Il corso non è "abilitante" in senso stretto, in quanto per l’iscrizione sono necessari sia un'anzianità minima nell’Ordine/Collegio di appartenenza (3 anni), sia la dimostrazione della “speciale competenza tecnica” richiesta dalla legge (art. 15 disp. att. cpc e art. 69 disp. att. cpp), che si prova non solo con i titoli e i documenti che comprovano il c.v., ma soprattutto attraverso gli incarichi già svolti come Consulente Tecnico o Perito dell’Autorità giudiziaria o come Consulente di Parte ovvero ancora come assistente/ausiliario ad altro Consulente/Perito, allegando gli elaborati svolti.

L’esame è per soli titoli (quindi né prova, né colloquio).

I discenti del corso hanno la possibilità, al termine, di identificare un docente e verificare con lui la possibilità di seguire un percorso formativo (1-2 perizie svolte con il docente, a titolo assolutamente gratuito), proprio al fine di poter dimostrare al Tribunale la “speciale competenza tecnica” richiesta.

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